060i: Imposta di registro: cessione di cubatura
Imposta di registro: cessione di cubatura
La cessione di diritti edificatori, intesa quale trasferimento da un fondo all’altro di diritti <span style="font-family: "times new roman"; font-size: medium;">edificatori esistenti, era finora equiparata da una parte della giurisprudenza alla cessione di <span style="font-family: "times new roman"; font-size: medium;">fondi edificabili sia in materia di IVA che di imposta di registro.
L’Agenzia delle Entrate applicava dunque il medesimo trattamento tributario previsto per il <span style="font-family: "times new roman"; font-size: medium;">trasferimento di fondi edificabili.
Essendo insorto contrasto giurisprudenziale, la Cassazione a Sezioni Unite con una decisione <span style="font-family: "times new roman"; font-size: medium;">attesa, ha chiarito che la cessione di cubatura non equivale a cessione di un diritto reale.
Ne consegue che non è dovuta l’imposta di registro del 9%, prevista per la cessione di immobili <span style="font-family: "times new roman"; font-size: medium;">e di diritti reali, trovando invece applicazione l’imposta di registro del 3%.
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