020i: Visto di conformità per crediti IVA superiori ad Euro 5.000,00 per le compensazioni orrizzontali ovvero ad Euro 30.000 per il rimborso
Visto di conformità per crediti IVA superiori ad Euro 5.000,00 per le compensazioni
orrizzontali ovvero ad Euro 30.000 per il rimborso
Come noto1, presupposto essenziale al fine di poter utilizzare in compensazione “orizzontale” nel modello F24 il credito annuale IVA per un importo superiore ad Euro 5.000, è che il credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA sia stato preventivamene
certificato da un soggetto abilitato.
Il visto di conformità è richiesto anche per il rimborso del credito IVA di importo superiore a Euro 30.000, qualora non si voglia prestare alcuna garanzia (Fideiussione bancaria, polizza assicurativa o titoli di stato) e non si rientri nella categoria di soggetti "a rischio". Per i
soggetti considerati “a rischio” (attività iniziata da meno di due anni, fatta eccezione per le imprese start-up innovative, oppure in caso di cessione di attività o qualora nei due anni antecedenti l'istanza di rimborso sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica significativi) è in ogni caso richiesta la garanzia. Informiamo inoltre che, la verifica del limite
di Euro 30.000 va effettuata separatamente per la compensazione e per il rimborso. Così, ad esempio, in presenza di un credito IVA pari a Euro 31.000, di cui richiesto a rimborso per Euro 27.000 e in compensazione per Euro 4.000, non è necessario apporre il visto di conformità ancorché la somma superi complessivamente la citata soglia.
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